Art. 4.
(Registro dei portieri e dei custodi abilitati).

      1. Gli operatori di cui al comma 1 dell'articolo 2 sono tenuti ad iscriversi in un apposito registro tenuto presso la questura o la stazione locale dei carabinieri. L'iscrizione al registro deve essere rinnovata ogni anno ed è revocata qualora vengano meno uno o più dei requisiti di cui all'articolo 3.